L'obiezione di coscienza per fede religiosa
In ricordo di Ennio Alfarano
Il 25 aprile 2008 decedeva a Roma dopo indicibili sofferenze, Ennio Alfarano, un pioniere dell'obiezione di coscienza a cui, noi tutti, obiettori, avvocati, magistrati ed operatori del diritto dobbiamo molto.
Lo rividi nell'inverno del 2003 e lo intervistai per completare la mia tesi in Giurisprudenza intitolata: Dal furor haereticorum al mahboul islamico: l'evoluzione giuridica del diritto psichiatrico nella psicoinfermieristica moderna.
Nell'epilogo, scrivendo sugli abusi del Trattamento Sanitario Obbligatorio e sull'obiezione di coscienza del periodo fascista e post-fascista, avevo necessità di sentire, con le mie orecchie, un testimone.
Ennio Alfarano fu condannato dal Tribunale Militare di Torino nel 20 ottobre 1955 per aver rifiutato di firmare la cartolina precetto e di raggiungere la propria destinazione militare.
Iniziò ad essere perseguitato, in verità, per la propria fede religiosa. Era testimone di Geova.
I testimoni di Geova erano stati appena liberati dai campi di concentramento nazisti ma la loro libertà fu relativa; non ebbero pace neppure nel neo stato democratico italiano.
Ennio ricorda: “Ero detenuto nel carcere di Gaeta. Il capitano … ci punì facendoci stare 8 ore per terra con mani e gambe legate strettamente dietro la schiena. Soffrivamo veramente molto. Ma ci facemmo coraggio … Dopo ciò avremmo dovuto rimanere per tre giorni a pane e acqua”.
Per le autorità era proprio difficile comprendere il principio dell'obiezione di coscienza.
Al Giudice Istruttore dichiarò: "I principi della religione da me professata mi vietano di uccidere e quindi di imparare ad uccidere e, poiché il servizio militare ha lo scopo d'istruire i cittadini all'uso delle armi, io, aderendo a tale principio, contravverrei ai fondamenti della mia fede".
Ennio non si fece intimorire né dalle minacce né dalle sofferenze e, con determinazione, rifiutò il servizio militare.
La sua scelta avrebbe contribuito a rivoluzionare la storia giuridica italiana.
Grazie ai sacrifici offerti da persone come Ennio, finalmente con Legge 772/1972, l’obiezione di coscienza non fu più trattata come renitenza alla leva (mancata presentazione al distretto militare per le visite di leva, o alla destinazione assegnata per lo svolgimento del servizio), o come diserzione (che scatta il sesto giorno di renitenza) e fu permesso di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio.
La posizione assunta da Ennio fu chiaramente anacronistica per l'epoca, ma oggi è la ratio legis della normativa in materia di obiezione di coscienza nei paesi democratici di tutto il mondo.
Così, dopo aver sentito Ennio, completai la mia tesi e lo ringraziai per aver permesso, con il suo contributo, di realizzare il desiderio di migliaia di ragazzi che, senza saperlo, devono anche a Ennio la loro libertà.
Roma 28 aprile 2008
Dott. Mauro Di Fresco
Responsabile del Settore Diritto Sanitario
Dirigente Sindacale UGL Università
Segretario Aziendale UGL Policlinico Umberto I di Roma
Master Corte Suprema nella Responsabilità Sanitaria
La tesi è consultabile presso la Biblioteca di Medina Legale della Prima Università di Roma oppure su richiesta inviando una email a maurodifresco@tiscali.it.